PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Principi e finalità).

      1. La terapia per mezzo del cavallo è riconosciuta dal Ministero della salute tra le prestazioni terapeutiche riabilitative.
      2. Lo scopo della terapia per mezzo del cavallo, tecnica ad alta specializzazione basata su studi di neurofisiologia, di fisiatria nonché di scienze neurologiche e psicologiche, è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con l'uso del cavallo.
      3. La terapia per mezzo del cavallo è distinta dalle semplici attività ludico-ricreative, dedicate a persone disabili e no, presupponendo l'obiettivo terapeutico di cui all'articolo 2.

Art. 2.
(Obiettivo terapeutico).

      1. Alla base dell'obiettivo terapeutico per mezzo del cavallo si pone l'individuazione e la valutazione delle controindicazioni, l'elaborazione di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente, da verificare periodicamente, al fine della continuità o dell'interruzione del trattamento stesso, in base ai protocolli di valutazione scientifica dei risultati.
      2. L'obiettivo terapeutico per mezzo del cavallo è competenza di una équipe multidisciplinare che comprende il longeur o assistente, il fisioterapista con specializzazione in riabilitazione equestre, il medico specialista, a seconda della patologia di cui si tratta, il veterinario che si occupa della scelta del cavallo e del suo stato di benessere fisico e psichico.

 

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Art. 3.
(Centri di terapia per mezzo del cavallo).

      1. L'attività di terapia per mezzo del cavallo può essere svolta solo in centri in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della salute, secondo criteri previsti dalle linee guida stabilite con apposito regolamento, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le caratteristiche organizzative e strutturali minime dei centri e prevede apposite disposizioni transitorie per permettere l'adeguamento dei centri che già svolgono l'attività di terapia per mezzo del cavallo.
      3. Il Ministero della salute è competente al riconoscimento di enti o associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri riabilitativi, attraverso la terapia per mezzo del cavallo.

Art. 4.
(Comitato tecnico-scientifico).

      1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato tecnico-scientifico della terapia per mezzo del cavallo, di seguito denominato «Comitato», composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità sulla base della riconosciuta competenza nel settore della terapia per mezzo del cavallo, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca.
      2. Il Comitato, sentite le associazioni di terapia per mezzo del cavallo e i centri di cui all'articolo 3, ha facoltà di proposta e aggiornamento delle attività e delle disposizioni di cui alla presente legge, compresi i protocolli di valutazione scientifica dei risultati del raggiungimento degli obiettivi terapeutici sulla base delle linee guida internazionali in materia.
      3. Il Comitato prevede le eventuali sanzioni, che possono comportare anche la

 

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chiusura del centro, in caso di incongruenze inconciliabili con la deontologia professionale e l'etica di tale servizio, oppure in caso di incompetenze di carattere gestionale o amministrativo.

Art. 5.
(Figure professionali).

      1. L'organico dei centri di cui all'articolo 3 è costituito da un responsabile del centro che segue i programmi con l'ausilio di personale medico, tecnico e amministrativo.
      2. Il direttore scientifico del centro deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di almeno una delle seguenti specializzazioni:

          a) medicina dello sport;

          b) fisiatria;

          c) fisiochinesiterapia;

          d) neuropsichiatria infantile;

          e) neurologia;

          f) psichiatria;

          g) ortopedia;

          h) medicina interna.

      3. Nell'organico dei centri di cui all'articolo 3 sono inoltre previste le seguenti figure professionali:

          a) un direttore amministrativo;

          b) uno o più addetti alla psicomotricità e alla terapia per mezzo del cavallo;

          c) uno o più addetti alla fisioterapia;

          d) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità per mezzo del cavallo;

          e) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie, la scuola;

          f) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al centro;

 

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          g) uno o più addetti alla logopedia;

          h) uno o più istruttori di equitazione.

Art. 6.
(Dispositivi di garanzia).

      1. Le associazioni operanti nel settore della terapia per mezzo del cavallo, riconosciute dal Ministero della salute, sono tenute a fornire copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e animali in dotazione ai centri di cui all'articolo 3 ad esse affiliati, nonché contro i danni alle strutture dei centri medesimi.
      2. I centri sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne le responsabilità verso terzi.

Art. 7.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare la materia di cui alla presente legge in base alle competenze attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
      2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

Art. 8.
(Norme finanziarie).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo per l'avviamento della

 

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riabilitazione equestre sul territorio nazionale, di seguito denominato «fondo».
      2. Il fondo è costituito dallo 0,5 per cento delle entrate nette dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e, in equivalente misura, dai fondi destinati dall'Unione europea per la formazione permanente del personale, nonché dallo 0,4 per cento dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario.
      3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.